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La Direttiva Habitat 92/43/CEE
Si è affacciata, nel variegato panorama della disciplina ambientale, la Direttiva Habitat 92/43/CEE, emanata dalla Comunità europea sin dal 21 maggio 1992, con lo scopo di salvaguardare e proteggere la biodiversità, tenendo conto nel contempo delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali sulla considerazione che gli habitat naturali degli Stati membri vanno sempre più degradandosi; sicchè la loro conservazione non può non essere considerata come degna di tutela da parte della stessa Comunità.
Il concetto di sviluppo sostenibile, introdotto dalla Comunità europea, ha messo in luce particolari problematiche

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SIC
IT7110100 -
Monte genzana
legate, principalmente, alla incidenza di particolari grandi opere sull’habitat, non tanto per l’impatto dell’opera in sé sull’ambiente circostante, quanto sugli effetti della sua frantumazione e divisione, quanto, ancora, sulla incidenza che detta frantumazione importa tra i collegamenti e gli interscambi di talune zone per la fauna o comunque per la tutela della biodiversità. Si pensi alla migrazione degli uccelli, alla frantumazione di aree vegetative e così via.
La Direttiva Habitat 92/43/CEE è quindi intervenuta prevedendo la istituzione di una serie di siti da proteggere denominati o classificati di importanza comunitaria (S.I.C.) e zone speciali di conservazione (Z.P.S.) destinate a far parte di una rete ecologica comunitaria denominata Natura 2000, a cui applicare le necessarie misure per la salvaguardia, il mantenimento ed, eventualmente, il ripristino di un habitat naturale soddisfacente alle specifiche peculiarità del sito.
Il Sito di interesse comunitario (S.I.C.)
L’Italia ha dato attuazione alla Direttiva Habitat 92/43/CEE con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato con D.P.R. n. 12 marzo 2003, n. 120, che introduce notevoli aspetti di spunto e di riflessione per le ripercussioni che essa comporta nella realizzazione di opere o infrastrutture sia pubbliche che private e che più, ancora, è destinata ad incidere nella loro prospettazione ed esecuzione.
Va, in primo luogo chiarito che detti siti di interesse comunitario (S.I.C.) sono cosa diversa dalle aree protette, dai parchi nazionali, regionali, dalla riserva naturali, marine e così di seguito.
Essi traggono origine dal concettuale rilevante valore scientifico, naturale “tipico o biotipico” che un habitat naturale possiede, che assurge ad interesse sovranazionale e che, quindi è abbisognevole di tutela.
Non ha, dunque, rilevanza la estensione di un’area o la sua abituale flora e/o fauna, quanto piuttosto la tipicità o la rarità o se si vuole la peculiarità di una determinata specie animale o vegetale e/o paesistica che è degna di tutela perché di interesse sovranazionale.
Si vuole, in altri termine, salvaguardare ambienti, specie o ecosistemi caratteristici di particolari aree europee.
Partendo da tale principio e ponendosi detta finalità i siti di interesse comunitario (S.I.C.) possono coincidere o meno con le aree dei parchi, delle riserve e così di seguito, già oggetto di tutela, ma ben possono essere più estese e quindi ricomprenderle così come possono allocarsi in nuovi siti.
A riprova di quanto appena detto, ed a testimonianza della grande varietà e necessità che il nostro Paese ha nella protezione ambientale, in attuazione della Direttiva Habitat 92/43/C.E.E. sono stati proposti come siti di interesse comunitario (S.I.C.) ben 2500 siti con la consapevolezza che l’elenco non è esaustivo! |
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