Art. 1 Finalità
Scopo delle presenti norme è quello di regolamentare la fruizione turistica della Riserva da parte dei visitarori.
Art. 2 Diffusione
Il presente regolamento verrà adeguatamente diffuso e reso noto al pubblico a cura dell’Ente gestore.
Art. 3 Obbligo dei visitatori
I visitatori sono tenuti alla scrupolosa osservanza del presente regolamento, nonché al rispetto della tranquillità dell’ambiente naturale e delle attività produttive esercitate all’interno del territorio disciplinato.
Art. 4 Sorveglianza
Il territorio della Riserva è sottoposto a sorveglianza da parte di personale appositamente autorizzato dall’Ente gestore, oltre che da quello istituzionalmente preposto, ai fini della verifica del rispetto delle presenti norme. Il personale è autorizzato ad allontanare coloro tra i visitatori che contravvenissero al presente regolamento.
Art. 5 Compiti del personale
Il personale ha il compito di provvedere alla diffusione delle informazioni e, in qualità di guide o accompagnatori, di condurre i visitatori all’interno dell’area protetta.
Art. 6 Accessi e visite
Gli accessi e le visite all’interno delle zone B1, B2, B3, C e D sono liberi, fatti salvi in ogni caso i divieti di cui al successivo art. 11.
Art. 9 Modalità di circolazione
Le modalità di circolazione all’interno del territorio disciplinato sono previste in apposite disposizioni diffuse dall’Ente gestore.
Art. 10 Attrezzature a disposizione dei visitatori
I visitatori possono usufruire delle aree attrezzate per il pic-nic, dei parcheggi per la sosta delle auto e di quant’altro messo a disposizione dall’Ente gestore.
Art. 11 Divieti
I visitatori all’interno della Riserva non possono svolgere attività che comportino:
- a) alterazione con qualsiasi mezzo, diretto o indiretto, dell’ambiente biologico, geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque;
- b) modificazioni del regime delle acque, della morfologia e della struttura dell’alveo dei corsi d’acqua;
- c) asportazione anche parziale e danneggiamento di formazioni minerali, materiali litici o terrosi;
- d) raccolta, cattura e danneggiamento di esemplari di specie vegetali ed animali, e qualunque attività che possa costituire per essi pericolo o turbamento; nel caso di rinvenimento di animali feriti o morti deve essere avvisato il personale della Riserva;
- e) introduzione di qualsiasi animale in condizioni di libertà;
- f) introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura;
- g) danneggiamento delle strutture e delle attrezzature di servizio della Riserva;
- h) abbandono e dispersione di rifiuti solidi e liquidi; questi vanno depositati esclusivamente negli appositi contenitori localizzati presso le aree attrezzate;
- i) abbandono dei percorsi segnalati.
Art. 12 Modifiche al presente regolamento
L’Ente gestore ha facoltà di apportare ulteriori limitazioni al presente regolamento e quindi, alle attività consentite ai visitatori in dipendenza delle attività gestionali; l’Ente gestore provvederà, altresì, a rendere tempestivamente pubbliche le suddette variazioni.
Art. 13 Sanzioni
A chiunque violi il presente regolamento saranno applicate le sanzioni definite dalle norme statali e regionali vigenti in materia.