Riserva Naturale Regionale
Monte Genzana Alto Gizio
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La Legge Istitutiva

Legge Regionale 28 Novembre 1996, N° 116:
Istituzione della riserva naturale guidata "Monte Genzana Alto Gizio"
BURA n° 23 del 20.12.1996

Art. 1 Istituzione
1. E' istituita la riserva naturale guidata "Monte Genzana e Alto Gizio" nel territorio del Comune di Pettorano sul Gizio.

Art. 2 Perimetrazione
1. I confini della riserva naturale guidata "Monte Genzana e Alto Gizio" sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di ha 3.160.
2. Entro il termine di 90 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Pettorano sul Gizio provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.

Art. 3 Gestione
1. La gestione della riserva naturale guidata è demandata al Comune di Pettorano sul Gizio.
2. Per gli interventi ed il funzionamento della riserva il Comune può avvalersi, ai fini della gestione, degli organismi previsti dall'art. 21 comma 4 della L.R. 38/96.
3. Entro il termine di 90 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente gestore dovrà definire, mediante apposite delibere consiliari, l'organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.
4. Qualora, entro il predetto termine di 90 gg., il Comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti, nel comma 2, la Giunta regionale gestirà in via provvisoria la Riserva, attraverso l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali.
5. L'Ente gestore dovrà altresì predisporre entro il termine di 180 gg. a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Piano di Assetto Naturalistico e d'intesa con il competente Settore della Giunta regionale, il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso e fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

Art. 4 Piano di Assetto Naturalistico
1. Entro il termine di 60 gg. a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Gestore provvede all'affidamento dell'incarico per la elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva, secondo quanto previsto dalla L.R. 21.6.1996, n° 38, art. 15, comma 3. Il Piano dovrà essere elaborato e adottato dal Comune secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla L.R. 38/96, art. 22, entro un anno dalla data di affidamento dell'incarico.
2. Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio regionale, previo parere del competente Settore Urbanistica e BB.AA., entro il termine di 120 gg. a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso Settore, secondo le modalità di cui alla L.R. 38/96, art. 22, comma 3.
3. Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà definire e regolamentare anche una fascia di rispetto o area contigua ai sensi della L.R. 38/96 art. 28.

Art. 5 Programma pluriennale di attuazione e regolamento
1. Entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio regionale, l'Ente di Gestione della Riserva predisporrà il programma pluriennale di attuazione che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per l'attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici ed il regolamento con le norme per l'utilizzazione delle risorse ambientali e con i modi di accessibilità e fruibilità della Riserva.
2. Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento dovranno essere inviati alla Giunta regionale - Settore Urbanistica e BB.AA., che a sua vota lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione.
3. Il Programma di Attuazione ed il Regolamento possono essere contenuti nel Piano di Assetto Naturalistico di cui al presente art. 4 ed approvati contestualmente al Piano stesso.

Art. 6 Piano di Gestione
1. Entro il 31 maggio di ogni anno l'Ente Gestore predispone ed approva un Piano di Gestione dello stanziamento di cui all'art. 10.
2. Limitatamente al primo anno successivo all'istituzione della Riserva, il Piano di Gestione dovrà essere adottato ed inviato alla Giunta regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà prevedere l'utilizzo dello stanziamento di cui all'art. 10 per le spese previste ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 5. 3. La Giunta regionale esamina ed approva il Piano di Gestione entro i 60 gg. successivi all'arrivo presso il competente Settore, provvedendo altresì all'erogazione dei fondi previsti.

Art. 7 Adeguamento degli strumenti urbanistici
1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico e le norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovracomunale.

Art. 8 Personale della Riserva
1. La Riserva Naturale Guidata, per il conseguimento dei fini dell'istituto può avvalersi di personale comandato dalla Regione, da altri enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 9 Norme transitorie di salvaguardia
1. All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione dei Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici.
2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:
alterazione delle caratteristiche naturali;
apertura di nuove strade; asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali; opere di captazione e/o modificazione del regime delle acque.
Sono tuttavia consentiti interventi di restauro o di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica; la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica e dall'Ente di Gestione, qualora operante; la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell'Ente Gestore dell'area protetta; il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti; l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico; l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali; l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada; l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati; l'uso di motoslitte, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente autorizzato in base alla normativa vigente; l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati; l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo; la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali; la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti; la pesca sportiva lungo il corso del fiume Gizio. Tale attività è consentita solo all'interno di invasi artificiali realizzati per la pesca sportiva.
3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali.
4. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/83, art. 30, comma 1 lett. a), b), c), d) e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le attività pascolative, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva. Fino a tale data tali attività continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini locali nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 Sanzioni
1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nel precedente art. 9, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Art. 11 Norma finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1996 in £. 120.000.000, trova capienza nel Cap. 292421 denominato (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa e per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e naturali) del bilancio di previsione per l'anno 1996.

Art. 12 Urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Panoramica
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(foto di: Antonio Monaco)
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