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Rete di Monitoraggio dell'Orso Bruno Marsicano Abruzzo e Molise

Premesso che

L'orso bruno marsicano rappresenta, per il suo prolungato isolamento genetico, una unità evolutiva e conservazionistica unica e a sé stante (Ursus arctos marsicanus) della specie nominale Ursus arctos. La tutela di Ursus arctos è contemplata in diversi atti normativi internazionali e nazionali (Convenzione di Berna, Direttiva 92/43/CEE "Habitat", legge quadro per la protezione della fauna omeoterma 157/92, ecc.): in particolare, Ursus arctos è inserito nell'Allegato II della Direttiva Habitat come specie d'interesse prioritario "per la cui conservazione la Comunità [Europea] ha una responsabilità particolare..." nonché nell'Allegato IV come specie sottoposta a tutela rigorosa. Il DPR 357/97, recepimento nazionale della Direttiva Habitat, modificato dal DPR 120/2003, impone alle Regioni e alle Province Autonome l'adozione "delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat d'interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari" (art. 8, comma 2, DPR 120/2003).

Il PATOM (Piano di Azione per la Tutela dell'Orso bruno marsicano) indica il monitoraggio tra le attività per le quali si rende necessaria la definizione di un coordinamento tra gli Enti sottoscrittori (Azione D2).

Il documento "Rete di monitoraggio dell'orso bruno marsicano in Abruzzo e Molise: istituzione della rete e documento operativo" è stato adottato e approvato da parte dell'Autorità di Gestione del PATOM e tale atto costituisce l'istituzione ufficiale della Rete di monitoraggio dell'orso bruno marsicano per l'Abruzzo e il Molise (RMAM).

Le finalità delle rete sono quelle di attuare un monitoraggio di base attraverso la raccolta di dati affidabili, robusti e confrontabili a livello spazio-temporale per colmare le lacune attualmente esistenti riguardo la presenza e distribuzione dell'orso nelle due regioni, secondo le modalità riportate nel documento "Rete di monitoraggio dell'orso bruno marsicano in Abruzzo e Molise: istituzione della rete e documento operativo".

Gli Enti proponenti della Rete di Monitoraggio sono l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e l'Ente Parco Nazionale della Majella che insieme alla Regione Abruzzo e alla Regione Molise costituiscono il focal point con finalità di coordinamento.

La rete è inoltre costituita da referenti e rilevatori. Alla rete dei referenti afferisce il personale degli Enti coinvolti, mentre la rete dei rilevatori è costituita dal personale afferente agli Enti coinvolti e/o da personale esterno.

Gli Enti interessati dalle attività della Rete sono:

  • Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (PNGSL);
  • Parco Regionale Sirente Velino (PRSV);
  • Regione Abruzzo (RA);
  • Regione Molise (RM);
  • Comando Unità Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare Carabinieri (CUTFAAC).
  • Riserva Regionale Zompo Lo Schioppo
  • Riserva Naturale Regionale del Monte Salviano
  • Riserva Regionale Grotte della Luppa
  • Riserva Regionale Grotte di Pietrasecca
  • Riserva Naturale Regionale Gole di S. Venanzio
  • Riserva Regionale Lago San Domenico
  • Riserva Regionale Gole del Sagittario
  • Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio
  • Riserva Regionale Cascate del Verde
  • Riserva Naturale guidata Abetina di Rosello

L'attività svolta nell'ambito della RMAM è disciplinata dai seguenti articoli:

Art. 1 L'Ente si impegna a realizzare le attività secondo quanto riportato nel documento "Rete di monitoraggio dell'orso bruno marsicano in Abruzzo e Molise" e al Documento operativo allegato al presente disciplinare . In particolare si impegna a:

  1. mettere a disposizione il proprio personale e le attrezzature per lo svolgimento delle attività previste e concordate con il focal point;

  2. individuare con atto formale i propri referenti della RMAM al fine di garantire il flusso tempestivo delle informazioni relative alla presenza dell'orso e/o di eventuali situazioni critiche e all'avvio delle attività di monitoraggio;

  3. Individuare con atto formale i propri rilevatori della RMAM sia per la pianificazione delle attività di formazione sia per lo svolgimento delle attività previste e concordate;

  4. essere responsabile del proprio personale e delle attività svolte all'interno delle aree di propria competenza o di servizio esonerando le altre parti da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possono derivare a cose o persone durante lo svolgimento dell'attività in questione;

  5. garantire e favorire la formazione del personale impegnato nelle attività;

  6. tenere costantemente informato il focal point riguardo lo svolgimento delle attività e trasmettere tempestivamente i dati per l'aggiornamento del database della RMAM con le modalità concordate;

  7. trasmettere trimestralmente al focal point i dati per la stesura della relazione annuale delle attività;

  8. mettere a disposizione della RMAM tutta la documentazione necessaria alla comprensione e conoscenza delle attività svolte rilasciandone, a richiesta, una copia.

Art. 2 Il focal point si impegna a garantire la piena operatività dell'intera struttura, a fornire supporto tecnico e logistico per la programmazione e la realizzazione delle attività, a realizzare appositi corsi di formazione per referenti e rilevatori, a coordinare e realizzare la stesura della relazione annuale delle attività svolte nonché la trasmissione della stessa alle autorità competenti. Il PNALM e il PNM si impegnano a sostenere per il 2017 e il 2018 le spese relative ai corsi di formazione, alle analisi genetiche, alla gestione della banca dati unica.

Art. 3 L'Ente si impegna a individuare, con atto formale, uno o più referenti tra il personale idoneo a svolgere i compiti di questa figura così come descritti nel documento "Rete di monitoraggio dell'orso bruno marsicano in Abruzzo e Molise". Qualora i referenti individuati non possano essere considerati esperti (sensu § 2.3 del documento Rete di monitoraggio dell'orso bruno marsicano in Abruzzo e Molise) dovranno obbligatoriamente seguire i corsi di formazione previsti, come specificato ulteriormente nell'Art.5, ed essere affiancati da personale esperto afferente ad altri Enti per il tempo necessario.

Art. 4 L'Ente si impegna a individuare con atto formale i rilevatori operanti nel proprio territorio di competenza, scegliendo personale idoneo a svolgere i compiti di questa figura così come descritti nel documento "Rete di monitoraggio dell'orso bruno marsicano in Abruzzo e Molise". Qualora i rilevatori individuati non siano esperti (sensu § 2.3 del documento Rete di monitoraggio dell'orso bruno marsicano in Abruzzo e Molise) dovranno obbligatoriamente seguire i corsi di formazione previsti, come specificato ulteriormente nell'Art.5.

Art. 5 Al termine del corso di formazione i referenti e i rilevatori saranno valutati dal focal point con una prova teorico-pratica mirata a verificare l'apprendimento delle nozioni tecniche,. La formazione e la valutazione del personale non saranno, comunque, limitate al solo periodo del corso. I coordinatori potranno valutare l'operato delle persone durante lo svolgimento del lavoro e decidere in qualsiasi momento di ripetere la formazione, laddove necessario, o di chiedere la sostituzione della persona.

Art. 6. In caso di segnalazione di presenza di orso l'Ente si impegna a trasmettere le informazioni e i dati attraverso la seguente procedura:

  • i rilevatori trasmettono tempestivamente le informazione di cui vengono a conoscenza ai referenti;

  • i referenti raccolgono le informazioni e garantiscono la loro tempestiva trasmissione ai coordinatori del focal point per la successiva pianificazione delle attività;

  • i coordinatori raccolgono le segnalazioni provenienti dai referenti, gestiscono l'intero flusso delle informazioni e pianificano con i referenti le attività;

  • i referenti trasmettono tempestivamente ai coordinatori l'esito e i dati relativi all'attività di verifica svolta;

  • i coordinatori valutano i dati trasmessi dai referenti, attribuiscono l'attendibilità finale e pianificano con i referenti l'eventuale prosecuzione delle attività.

In caso di dati riguardanti lo svolgimento e i risultati delle attività di routine, le parti si impegnano a trasmettere trimestralmente (o su richiesta) al focal point quanto necessario per l'aggiornamento del database e per la stesura della relazione annuale, come riportato anche negli Articoli 7 e 8.

Art. 7 Le schede relative ai dati raccolti saranno trasmesse dai referenti al focal point, in maniera tempestiva, attraverso gli appositi account di posta elettronica dei coordinatori della RMAM

Art. 8 L'Ente si impegna a collaborare con il focal point nella redazione di una relazione annuale delle attività della RMAM. Nel rispetto delle disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici, i risultati verranno restituiti sotto forma di relazioni e/o elaborati cartografici di presenza e distribuzione della specie che l'Ente si impegna a divulgare attraverso i propri canali di comunicazione citando la RMAM e riportandone il logo (cfr. Art. 11).

Art. 9 Tutti i membri della Rete (coordinatori, referenti e rilevatori) si impegnano a non divulgare a persone terze le informazioni e i dati acquisiti durante l'attività della Rete, né attraverso comunicazioni personali né attraverso l'utilizzo dei profili personali dei social network. La condivisione dei dati con il pubblico può e deve essere effettuata soltanto attraverso i canali ufficiali dell'Ente nel rispetto di quanto riportato negli Articoli 8 e 11.

Art. 10 Posto che i dati raccolti dalle parti nell'ambito delle attività di monitoraggio sono trasmessi al focal point per l'aggiornamento del database della RMAM e per la stesura delle relazioni annuali, gli stessi sono comunque di proprietà dell'Ente all'interno del cui territorio sono stati raccolti. Qualora l'Ente, non abbia proprio personale e/o si avvalga del personale di altri Enti afferenti alla Rete, i dati diventano in comproprietà con la Rete stessa. Il focal point, è autorizzato a utilizzare suddetti dati solo e soltanto per le finalità specifiche della RMAM e, comunque, sempre citando l'Ente e riportandone i loghi nei documenti prodotti.

Art.11 I dati raccolti nel proprio territorio nell'ambito delle attività della RMAM, possono essere divulgati dall'Ente mediante comunicati congiunti con il focal point o anche autonomamente ma, in tal caso, citando il contributo della RMAM, riportando il logo della stessa e, comunque, dopo aver sentito il parere del focal point.

Art. 12 Tutti i dati raccolti verranno trasmessi dal focal point alle autorità competenti (cfr. Art.2). Qualsiasi utilizzo degli stessi da parte delle autorità competenti, diverso da quello attinente le attività della RMAM dovrà essere autorizzato dall'Ente cui i dati appartengono e/o dalla Rete se sono in comproprietà. Il soggetto interessato dovrà presentare richiesta scritta all'Ente o agli Enti dei quali vuole utilizzare i dati specificando le finalità di utilizzo degli stessi. Nei documenti eventualmente prodotti, oltre al riferimento dell'Ente cui appartengono i dati, dovrà essere fatta adeguata menzione del contributo della RMAM.

Art. 13 Qualsiasi Ente, associazione, gruppo accademico o altra entità esterna alla RMAM interessata all'utilizzo dei dati dovrà presentare richiesta scritta all'Ente o agli Enti dei quali vuole utilizzare i dati specificando le finalità di utilizzo degli stessi. Nei documenti eventualmente prodotti, oltre al riferimento dell'Ente cui appartengono i dati, dovrà essere fatta adeguata menzione del contributo della RMAM.

Art. 14 Le parti si impegnano a promuovere l'attività della Rete anche fornendo pubblicamente i recapiti dei referenti, allo scopo di facilitare le segnalazioni da parte dei cittadini.

Art. 15 Il presente disciplinare ha validità per tutta la durata di svolgimento delle attività della RMAM e decadrà solo e soltanto in caso di decadenza della RMAM stessa. Eventuali modifiche del disciplinare potranno essere apportate soltanto previo accordo tra le parti e il focal point in qualsiasi momento dello svolgimento delle attività.

PDF Documento Rete Monitoraggio Abruzzo-Molise - RMAM (2,1Mb)

Orso
Orso
(foto di: Archivio Riserva Monte Genzana Alto Gizio)
Orso Bruno Marsicano
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(foto di: Archivio Riserva Monte Genzana Alto Gizio)

(foto di: Archivio Riserva Monte Genzana Alto Gizio)
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